Art. 8 Modifica all'articolo 391-bis del codice penale 1. All'articolo 391-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni"; b) al primo comma le parole "da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni"; c) al secondo comma le parole "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sette anni"; d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.".
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