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Art. 10

Modifica dell'articolo 588 del codice penale

1. All'articolo 588 del codice penale:

a) al primo comma la parola "309" e' sostituita dalla seguente: "2.000,00";

b) al secondo comma le parole "da tre mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a sei anni".